In questo articolo:
Si possono cumulare gli indennizzi con i risarcimenti?
Un titolo che anticipa l’argomento trattato, aìmeno tanto quanto la confusione che regna fra intermediari assicurativi e assicurati oggi su questa delicata questione.
Per capire la risposta alla domanda, Simone Costenaro e Michele Borsoi partono doverosamente dall’equità del Codice Civile menzionando l’articolo 1882, che divide il ramo danni e il ramo vita.
In sostanza, in base a questo articolo: “non si può mai indennizzare un valore superiore oltre a quello che è il danno”. Questo quindi preclude la possibilità di percepire un valore maggiore del danno da indennizzare da parte del contraente, salvo particolari deroghe, come ad esempio le spese di salvataggio o altre condizioni disciplinate a termini di legge.
L’interpretazione, invero molto chiara, apre però delle sotto casistiche che, come detto, possono creare delle incomprensioni.
Se ad esempio il bene assicurato è una casa che viene incendiata ad opera di una terza persona, da chi è giusto pretendere di essere compensato del danno?
La risposta, in realtà è piuttosto semplice, partendo dal riferimento legislativo.
Riferendoci infatti principio indennitario, indennizzo e risarcimento non si possono accumulare oltre il valore del danno subito.
La questione, su cui in realtà la nostra legislazione è quasi assente riguarda il ramo infortuni, che di fatto è la questione più delicata.
Il ramo infortuni: i precedenti legislativi
Se, come detto, nel nostro paese questa normativa si divide solo fra ramo danni e ramo vita, guardando alla legislazione francese, ad esempio, questa prevede anche il ramo infortuni, che qui da noi è stato accorpato al ramo vita.
Una bella differenza, a pensarci: l’esempio francese, infatti, giustamente disciplina le persone in maniera distinta dalle cose. In Italia, invece l’unico riferimento è l’articolo 2 del codice delle assicurazioni, dove vengono distinti 6 sottoarticoli per rami vita e 18 per il ramo danni di cui i soli articoli 1 e 2 riguardano infortuni e malattia.
In questi casi, qualora la questione degli indennizzi e infortuni arrivasse di fronte ad un giudice, in mancanza di norme precise ci si deve far guidare dalla prassi, facendo diventare la domanda: come si è fatto fino ad oggi?
Potremmo schematizzare quest’altra risposta in tre punti fondamentali:
- Di fatto, il capitale è un valore liberamente fissato al momento della stipula, che di solito viene stabilito da quanto il contraente è in grado di pagare.
- Di conseguenza, vengono assicurati solo soggetti attivi, cioè portatori di reddito.
- Gli ultimi riferimenti su cui ci si può orientare sono quelli di Baremes, cioè i conti già fatti come, ad esempio le tabelle sulla perdita di un’arto. Una pratica comunque poco chiara, poichè soggetta a svariati parametri di valutazione.
In caso di invalidità permanente, la questione si fa quindi molto delicata, e a fare da riferimento è una sentenza del 2002 in cui viene asserito che:
”All’assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni va estesa l’applicazione dell’articolo 1910 del Codice Civile, trattandosi di norme dettate dal principio indennitario, per evitare che, mediante la stipula di più assicurazioni per il medesimo rischio, l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento”
In pratica, se un assicurato ha delle assicurazioni con più compagnie, il cumulo degli indennizzi non deve essere superiore a quello del valore reale del danno.
Inoltre, nel 2014 invece un’altra sentenza della cassazione mette in luce la casistica in cui il danno sia commesso da terzi all’infortunato, e che chi commette l’infortunio debba risarcire di tasca sua il danno:
”L’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni, ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito.
Ne consegue che in danno dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni”
Quello che quindi viene detto è che il risarcimento pagato da colui che compie il danno, sommato all’indennizzo dell’assicurazione deve comunque corrispondere al valore reale del danno.
Pare fin troppo chiaro come, le casistiche riportate non risolvano il problema iniziale, riconducendo ancora una volta i precedenti delle sentenze a trattare gli infortuni integrandoli al ramo vita e trattandoli ingiustamente alla stessa maniera.
Cosa dicono le condizioni di polizza?
Se Il Codice Civile non riesce quindi a fare chiarezza sulla questione dei cumuli di indennizzi e risarcimenti, ci si aspetterebbe che a sopperire a tale mancanza dovrebbero esserci le compagnie assicurative, anche se in realtà, proprio le stesse non rappresentano un parere sopra alle parti.
A guardare una delle clausole di polizza fra le più standard, tuttavia, emerge l’ennesimo contraddittorio su quanto scoperto finora:
“Articolo XX – Diritto di surrogazione
La società rinuncia, a favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione di cui, all’articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio”
In questo articolo, la poca chiarezza espressa, lascerebbe intendere all’assicurato di poter cumulare indennizzi e risarcimenti: un bel problema, considerando che stando a ciò detto fino a qui, non sarebbe possibile.
Continuando l’articolo, poi, la contraddizione entra nel suo epicentro:
“Il preteso diritto al risarcimento viene meno in seguito al pagamento dell’indennizzo e non nella rinuncia dell’assicuratore al proprio diritto di surroga.”
Portando l’assicurato a capire ancora meno se è, effettivamente possibile, cumulare gli indennizzi della compagnia con i risarcimenti.
Questo tipo di premesse equivoche, non fanno altro che aumentare l’incomprensione dei clienti, facendogli ottenere molto meno di quanto si sarebbero aspettati, e portando la questione in tribunale contro la compagnia con risultati incerti.
D’altro canto, quest’ultima, per far valere i propri diritti, potrà avvalersi delle suddette condizioni garantendosi lo spazio di manovra per poter mettere in luce la questione dal proprio punto di vista.
Come se ne esce, quindi?
Impatti e Opportunità per le Aziende
La polizza CAT NAT va oltre l’obbligo normativo, toccando il cuore della sopravvivenza aziendale. Quando si verifica un evento catastrofale, il danno diretto è solo una parte del problema: il fermo dell’attività, la perdita di clienti e l’interruzione della catena produttiva rappresentano rischi altrettanto gravi, spesso sottovalutati.
Durante la puntata, è stato evidenziato come gli intermediari assicurativi possano trasformare questo obbligo in un’occasione per fornire valore aggiunto. La chiave è un approccio consulenziale, che includa:
- La mappatura dei rischi aziendali.
- La stima preventiva dei danni diretti e indiretti.
- L’elaborazione di un piano strategico per garantire la continuità aziendale.
Non si tratta solo di “vendere una polizza”, ma di aiutare l’imprenditore a proteggere il proprio patrimonio e i propri obiettivi futuri.
Parola chiave: chiarezza fra le parti
Come in altre puntate della Polizza ai Raggi X, ancor prima di scendere in tecnicismi in contraddizione fra di loro, bisogna vedere la polizza per ciò chè é alla base: un contratto fra le parti.
Secondo il nostro analista di polizze Michele Borsoi, per creare maggior chiarezza fra di esse basterebbe essere chiari fin da subito su alcuni punti:
- Innanzi tutto, il produttore e l’erogatore della polizza dovrebbero precisare che l’applicazione del principio indennitario è anche agli infortuni non mortali.
- Secondariamente, che questo principio non si applica ai casi di morte e ai contratti di assicurazione del ramo vita.
Con queste premesse, il contratto quindi non si applica per il caso morte, e nel momento in cui la prestazione per l’invalidità permanente (sia essa da infortunio o malattia) è all’interno di una polizza vita il problema non esiste, poichè i fini sono previdenziali.
La chiarezza di cui parla Borsoi, apre infine la questione dell’indennizzo nel caso di polizze multiple, oltre che al cumulo di indennizzi e risarcimenti, menzionando il bisogno di attenzione da parte degli intermediari e a ciò che propongono ai loro clienti.
A ben vedere, proprio il dialogo fra gli agenti dalla parte degli assicurati e le compagnie che creano le polizze per avere delle clausole più eque e giuste, è, ad oggi, la garanzia per evitare ai clienti spiacevoli sorprese in caso di sinistro.
Cta: Ti sei perso la puntata? Puoi rivederla cliccando qui
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